Art. 26.
(Sistema di finanziamento delle autonomie locali).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, individua le risorse da devolvere agli enti locali con l'obiettivo di dare certezza di entrata e di spesa. Allo scopo di adeguare le finanze al raggiungimento delle finalità perseguite nell'esercizio delle loro competenze, la regione autonoma assegna annualmente agli enti locali, senza vincolo di destinazione sulla base di negoziazione triennale, quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali in proporzione dell'ammontare del gettito dei tributi erariali riferibili ai rispettivi territori.
      2. Con legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, è istituito un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
      3. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la regione autonoma assegna con legge ai comuni, alle province e alle città metropolitane contributi speciali.

 

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